Guida al Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0

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1.1: Le radici normative nell'ex Iperammortamento

Il credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 2023 fa parte delle agevolazioni 4.0 e risulta essere molto conveniente per le imprese che investono in beni materiali e immateriali, in linea con il paradigma di impresa 4.0, che dalla legge finanziaria 2021 è stato ribattezzato “Transizione 4.0” e che perdura anche oggi.

L’evoluzione del nome del maxi pacchetto mirato al potenziamento e al rilancio dell’industria italiana è quindi stato “Industria 4.0” poi “Impresa 4.0” e ora “Transizione 4.0”. La desinenza comune di questa evoluzione è proprio il “4.0” ovvero i due numeri che riportano alla mente l’evoluzione in chiave digitale e lo sviluppo in forma innovativa.

Rispetto agli anni passati, questo “cambio” di nome non è coinciso soltanto in una variazione meramente formale, ma ha portato anche una variazione di “visione”. Non è un caso, infatti, che alle misure di agevolazione sia stata data una stabilità, quasi fossero divenute un pacchetto strutturale di misure, con aggiornamenti e migliorie che guardano non la contingenza, ma un arco temporale più lungo, almeno pluriennale, dando la possibilità alle imprese di ragionare nel medio o lungo periodo. Un’esigenza di certo dettata anche dall’instabilità legata al periodo Covid, per il superamento del quale l’industria italiana necessita di un arco temporale pluriennale e di piani a lungo termine, anche in funzione delle tensioni internazionali che hanno coinvolto il mondo, quindi anche quello economico, all’inizio del 2022.

In questo contesto si colloca il credito d’imposta per beni 4.0, con vantaggi che emergono molto chiari rispetto al passato e ad altre agevolazioni 4.0.
Rispetto a tali miglioramenti, che vengono declinati in seguito nella presente guida, rimane un’opportunità su tutte, un vantaggio indiscusso che accompagna proprio la formula del credito d’imposta 4.0: si tratta di un’agevolazione che, ferma restando la correttezza formale della documentazione e la corrispondenza fra normativa e investimento, viene concessa "a prescindere". Non c’è rischio di esaurimento fondi, non c’è rischio legato a modalità di invio pratica. Se domanda e investimento sono corretti, l’agevolazione è automatica. Non solo.

Sono unanimi i pareri che vedono la formula della maturazione di un credito d’imposta 4.0 come molto più vantaggiosa per le imprese rispetto ad altre misure (ad esempio i contributi in conto interessi). E il motivo è semplice: un credito d’imposta è paragonabile direttamente al contributo a fondo perduto. In questo secondo caso il denaro viene erogato, nel caso del credito, invece, il denaro viene risparmiato. Con il credito maturato l’impresa può compensare fino ad esaurimento del credito stesso tutti i debiti che si generano nei confronti dello Stato e che possono essere saldati tramite modello F24.

Fra le agevolazioni alle imprese, quindi, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 è in assoluto quella più vantaggiosa per proiettare, usufruendo di un contributo sostanzioso, la propria impresa verso il territorio dell’innovazione.

1.2: Cos'è il credito d'Imposta per Acquisto beni 4.0

Quel che veniva definito come Iperammortamento è stato trasformato, per effetto della Legge di bilancio 2020 e successivamente riconfermando la formula ma migliorandone gli estremi anche nelle finanziarie successive, nel credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0.

L’agevolazione concessa dallo Stato nel corso degli anni ha quindi cambiato volto per quanto riguarda gli estremi dei benefici accordati alle aziende, ma è rimasta identica per quanto invece attiene alla tematica che ne ha supportato la genesi e la permanenza per diversi anni nella rosa delle agevolazioni statali e dei contributi pubblici alle imprese.

Anzi, ha apportato vantaggi significativi: si pensi, ad esempio, alla possibilità di utilizzare questo strumento anche per le aziende che non hanno “utile” (con l’iperammortamento questo non poteva accadere), si pensi all’estensione dell’opportunità anche alle imprese agricole, all’allargamento della rosa dei potenziali beneficiari: in sostanza possono beneficiare dell’agevolazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Non solo, rispetto all’iperammortamento e al regime 2020, il nuovo credito d’imposta disegnato dalla finanziaria 2021 ha visto un aumento delle aliquote agevolabili e una diminuzione degli anni in cui l’azienda è tenuta a compensare il credito: un ammontare maggiore, quindi, e un minore tempo di incasso. Due vantaggi assoluti che accompagnano questo credito d’imposta per beni strumentali 4.0. E non è finita.

Oltre ad ampliare la platea e migliorare le caratteristiche dell’agevolazione, nel biennio il credito d’imposta per beni strumentali 4.0, è stato potenziato anche incentivando l’acquisto di software, incrementandone l’intensità per l’acquisto di beni immateriali ed eliminando il vincolo d’investimento con i beni materiali.
Questa premessa riguarda il sostegno concreto (con benefici economici riconosciuti e concessi) da parte dello Stato a quelle imprese che avviano o portano a termine percorsi di sviluppo innovativi volti a far dialogare in modo automatizzato fra loro le tre principali componenti dell’impresa: le persone, i macchinari e i sistemi informatici.

Per questo quel che era iperammortamento, e oggi è credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0, è uno dei principali strumenti volti a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che siano direttamente funzionali a questa trasformazione tecnologica in chiave digitale dei processi produttivi.

Per beni immateriali si intendono quei beni che rientrano nella sfera dei software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni

1.3: Le Novità intervenute nel 2022 e nel 2023

L’introduzione del credito d’imposta 4.0 2022 in sostituzione dell’iperammortamento è un passaggio che trovava i suoi riferimenti normativi nella legge di bilancio 2020, ovvero nella legge finanziaria.
Nel ridisegnare le agevolazioni pubbliche per le imprese relative al pacchetto di sviluppo denominato “impresa 4.0” ora “Transizione 4.0” (già “industria 4.0”), lo Stato aveva infatti trasformato le caratteristiche dell’agevolazione, lasciandone però assolutamente saldi i punti fermi e gli aspetti qualificanti. Mentre, infatti, cambiava il modello agevolativo (dalla maggiorazione del valore di un bene si passò alla concessione di un credito d’imposta), non sono stati variati i presupposti: quel bene deve essere stato acquistato dall’azienda al fine di interconnettere persone, strumentazioni e reti informatiche in un dialogo continuo in chiave digitale: al fine, in sintesi, di generare un’autentica fabbrica intelligente e in costante dialogo fra le parti e le componenti.

In un bilanciato mix fra punti fermi e variazioni, la misura del credito d’imposta 4.0 era stata ulteriormente rivista nella legge 178/2020, ovvero la legge finanziaria per l'anno 2021. Non un solo passaggio di modifica, quindi, ma una serie di passaggi di modifica, l’ultimo dei quali riguarda la legge finanziaria 2023.
Quest'ultimo provvedimento ha apportato le seguenti modifiche.

Il comma 423 ha differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 per beneficiare delle più favorevoli aliquote agevolative previste per il 2022, pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Entrando nello specifico del nuovo regime agevolativo, il susseguirsi delle modifiche (dall'iperammortamento e fino alla Finanziaria 2023) compone un quadro agevolativo come di seguito esplicitato.

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2. Entità del credito d'imposta

2.1: Investimenti in Beni Materiali 4.0

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 (e consegna entro il 30/09/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):

  • credito d’imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
  • credito d’imposta del 20% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
  • credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2023 e il 31/12/2025 (e consegna entro il 30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):

  • credito d’imposta del 20% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
  • credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;
  • credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni;

(DECRETO SOSTEGNI-TER) credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 50 milioni per investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale).

2.2: Investimenti in Beni Immateriali 4.0

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2020 e il 31/12/2022 (e consegna entro il 30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023 (e consegna entro il 30/06/2024 se entro il 31/12/2023 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024 (e consegna entro il 30/06/2025 se entro il 31/12/2024 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;

Per investimenti effettuati tra il 01/01/2025 e il 31/12/2025 (e consegna entro il 30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

2.3: Settori di intervento

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali 4.0 2023 si rivolge a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla loro dimensione. In linea di principio generale questa premessa include tutti i settori operativi e merceologici.

L'investimento (il bene strumentale), è infatti uno strumento che deve mettere in rete tutte le componenti principali dell'azienda. A questo punto conta poco la materia specifica della quale l'azienda si occupa e sulla quale imposta il proprio business. Le condizioni per le quali il bene possa essere valorizzato con questa agevolazione sono per lo più altre e riguardano proprio la capacità del bene di fornire un dialogo e uno scambio continuo in chiave digitale fra le persone che operano in azienda, i macchinari dei quali l'azienda si avvale, gli spazi nei quali l'azienda opera e i sistemi informatici che l'azienda utilizza.
Quando si verifica la fattispecie secondo la quale si crea questa osmosi di informazioni e di dati e questa condivisione totale all'interno della stessa azienda (con l'accortezza di proteggere questo patrimonio di dati) si crea la condizione per l'azienda di usufruire del credito d'imposta riservato all'acquisto di beni strumentali in chiave 4.0, così come consentito dalla normativa che regola gli incentivi di "industria 4.0" oggi "Transizione 4.0".

I beni strumentali acquistati devono ricadere in settori di produzione, la cui caratteristiche siano funzionali allo scopo dell'interconnessione legata alla fabbrica intelligente.
In particolare si possono valorizzare con questa agevolazione dello Stato beni acquistati nei seguenti ambiti:

  • meccatronica;
  • robotica;
  • big data;
  • sicurezza informatica;
  • nanotecnologie;
  • sviluppo di materiali intelligenti;
  • stampa 3D;
  • Internet of Things (Iot).

La valutazione dello studio di fattibilità di una pratica di contributo a valere sul credito d'imposta 4.0 risulta quindi essere un passaggio fondamentale per verificare se il bene acquistato (o, meglio ancora, se il bene che si intende acquistare) può rientrare nelle caratteristiche definite dall'agevolazione.
Nel caso in cui il bene superi i €300.000,00 di imponibile la normativa prevede la produzione di una perizia che attesti le caratteristiche del bene legate allo scopo.

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3. Funzionamento della misura

Nel caso del "vecchio" iperammortamento, l'agevolazione permetteva di amplificare in ammortamento fiscale il valore del bene acquistato e di conseguenza anche la detrazione di cui si ha diritto nella dichiarazione dei redditi, essendo bene strettamente strumentale all'attività d'impresa.
L'introduzione dello strumento del credito d'imposta 4.0, a partire dal 2020 e riconfermato fino al 2025, ha, invece, migliorato l'entità dell'agevolazione per le imprese.
Non si tratta più, infatti, di aumentare il valore detraibile, bensì di generare un valore di "sconto" puro su tasse e imposte dovute allo Stato, il cui ammontare dipende dal valore di acquisto del bene strumentale.

Il credito d'imposta (in ogni sua forma, non strettamente quello legato all'acquisto di beni strumentali 4.0) è infatti considerabile un contributo diretto, con una sola differenza rispetto all'erogazione di un contributo a fondo perduto: il denaro non viene materialmente erogato al beneficiario, ma viene scontato nel momento in cui il beneficiario deve versare denaro, in termini di tasse e imposte, allo Stato. Nella logica, è come se venisse erogato, quindi.

Il funzionamento dell'agevolazione va distinto, come visto in precedenza, in funzione dei beni che vengono acquistati, se materiali o immateriali, in ogni caso comunque 4.0.
La normativa, quindi, lascia ampia scelta di investimento, andando a limitare il campo soltanto ad alcuni investimenti che non sono ritenuti ammissibili ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, quali:

  • aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • fabbricati destinati all'industria, edifici e costruzioni;
  • condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

3.1: Credito Imposta Beni Materiali 4.0

I beni materiali sono tutti quei beni che hanno una forma definita e sono funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0.
L’elenco di tali beni costituisce allegato (nello specifico allegato A) alla normativa di riferimento, che ha istituito l’agevolazione, ovvero la Legge 232 dell’11 dicembre 2016, che indica con precisione quali categorie di beni “Materiali” rientrano nelle caratteristiche agevolabili legate al modello Industria 4.0.
In particolare:

1° GRUPPO:

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

  • macchine utensili per asportazione;
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o funzionalizzazione delle superfici;
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutti i macchinari facenti parte delle categorie sopra citate devono essere dotate dei seguenti requisiti:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 4.0 i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

2° GRUPPO:

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
  • sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

 

3° GRUPPO:

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

3.2: Credito Imposta Beni Immateriali 4.0

I beni immateriali sono tutti quei beni che non hanno fisicità ma che hanno valore economico (per esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) secondo il paradigma Industria 4.0.
L’elenco di tali beni costituisce allegato (nello specifico allegato B) alla normativa di riferimento, ovvero la Legge 232 dell’11 dicembre 2016, che indica con precisione per il credito imposta quali beni Immateriali rientrano nelle caratteristiche agevolabili legate al modello Industria 4.0. In particolare:

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

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4.1: Come si accede all'Agevolazione

L’agevolazione che riguarda il credito di imposta 4.0, così come modificata rispetto all’ex iperammortamento nel 2020 e riconfermata fino al 2025 con diverse migliorie, rappresenta un contributo alle imprese che si matura, come tutti i crediti di imposta, nel momento della presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa.
Importante specificare che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in almeno tre quote annuali di pari importo (in precedenza erano cinque).

Formalmente il credito, quindi, matura al momento di presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa e diviene utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti effettuati nel 2020, mentre diviene detraibile nell’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti effettuati dal 2021 in poi.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni materiali avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni strumentali (ovvero credito d’imposta per beni strumentali ordinari non 4.0).

Qualora gli investimenti fossero stati effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Le imprese si avvalgono del credito d’imposta 4.0 sono tenute a comunicarlo al Ministero per lo sviluppo economico (dal 2023 "Ministero per le imprese e per il made in Italy").

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.

4.2: La Perizia tecnica

Il tema della perizia tecnica per quanto attiene il credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 rappresenta un passaggio tanto delicato quanto strategico.
Tuttavia, indipendentemente da quel che la norma comporta, la redazione di una perizia è sempre consigliabile in quanto diventa una sorta di garanzia aggiuntiva sul riconoscimento formale dell’agevolazione legata al credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0.

La discriminante rispetto all’obbligatorietà è il valore del bene acquistato. Nel vecchio istituto dell’iperammortamento tale valore ammontava a 500.000,00 euro, mentre nell’istituto del credito d’imposta 4.0, la soglia oltre la quale la norma obbliga a produrre una perizia era stata portata a 300.000,00. Tale soglia è stata mantenuta anche nel credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 così come modificato nella finanziaria 2021 e nella finanziaria 2022. Sopra tale valore la perizia è obbligatoria e condizione sine qua non per ottenere l’agevolazione.

Sotto tale soglia la perizia non risulta essere necessaria, anche se per le ragioni esposte, è in ogni caso consigliata. La normativa in questo caso dice che è sufficiente un’autodichiarazione da parte del legale rappresentante che indichi la corrispondenza fra le caratteristiche del bene e l’aderenza alla normativa per ottenere l’agevolazione fiscale.

La perizia, in ogni caso, deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.
Tale perizia può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Da sottolineare che la perizia, oltre ad essere garanzia formale da parte di un tecnico abilitato sulle caratteristiche del bene, rappresenta sempre un valore aggiunto per l’intera pratica.

4.3: La Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni immateriali o materiali non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non solo.

Il credito d'imposta 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Nel caso in cui il credito d’imposta per acquisto di beni in chiave 4.0 sia cumulato con una seconda agevolazione, il valore dell’agevolazione viene calcolato per entrambe le misure sull’intero imponibile dell’investimento, anche se, precauzionalmente, sarebbe opportuno utilizzare il credito d’imposta sulla differenza fra imponibile totale e contributo richiesto o ricevuto sulla seconda misura.
Questo significa che lo Stato mette in campo non una ma una serie di agevolazioni che possono essere applicate allo stesso bene, scelta che si tramuta in un grande vantaggio per l'impresa, che potrebbe vedere il proprio investimento agevolato al 100 per cento (oltre il valore del bene non è possibile) da diverse misure che concorrono fra loro a costruire il regime agevolato.

Quindi il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali 4.0 2022 è cumulabile con quasi tutte le agevolazioni nazionali/regionali e locali.

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